Estratti dalla
Dichiarazione sulla Razza e i Pregiudizi Razziali
(Adottata a Parigi dalla Conferenza Generale dell’UNESCO il 27 novembre 1978).
Art. 1 : 3. L’identità di origine non può condizionare la facoltà degli esseri
umani di vivere diversamente, così come non lo possono le differenze basate
sulla diversità delle culture, dell’ambiente e della storia, né può ledere il
diritto di mantenere la propria identità culturale.
Art. 4 : 1. Ogni intralcio al libero e pieno sviluppo degli esseri umani e alla
libera comunicazione tra di essi, basato su considerazioni razziali o etniche, è
contrario al principio di uguaglianza in dignità e diritti; esso è
inammissibile.
Art. 5 : 1. La cultura, opera di tutti gli uomini e patrimonio comune
dell’umanità, e l’educazione, nel senso più largo, offrono agli uomini e alle
donne mezzi sempre più efficaci di adattamento, che permettono loro non solo di
affermare che essi nascono uguali in dignità e diritti, ma anche di riconoscere
che essi devono rispettare il diritto di tutti i gruppi umani all’identità
culturale e allo sviluppo della propria vita culturale nell’ambito nazionale e
internazionale. Poiché spetta ad ogni gruppo decidere liberamente se mantenere
e, eventualmente, adattare o arricchire valori che esso considera essenziali
alla propria identità.
3. I grandi mezzi di informazione e coloro che li controllano o li gestiscono,
come ogni gruppo organizzato in seno alle comunità nazionali, sono chiamati –
tenuto nel dovuto conto i principi formulati nella Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo e specialmente il principio della libertà di espressione – a
promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra gli individui ed i
gruppi umani, ed a contribuire ad eliminare il razzismo, la discriminazione
razziale ed i pregiudizi razziali, evitando in particolare di presentare in
maniera stereotipata, parziale, unilaterale o capziosa individui e differenti
gruppi umani. La comunicazione tra gruppi razziali ed etnici deve avere un
carattere di reciprocità che dia la possibilità di esprimersi e di comprendersi
pienamente nella massima libertà. I grandi mezzi di informazione dovrebbero
dunque aprirsi alle idee degli individui e dei gruppi che favoriscono questa
comunicazione.
Art. 6 : 2. Nell’ambito delle sue competenze e in conformità alle sue norme
costituzionali, lo Stato dovrebbe adottare tutte le disposizioni appropriate,
comprese quelle legislative, specialmente nei settori dell’educazione, della
cultura e dell’informazione per prevenire, interdire ed eliminare il razzismo,
la propaganda razziale, la segregazione razziale e l’apartheid e incoraggiare la
diffusione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche scientifiche,
naturali e sociali sulle cause e la prevenzione dei pregiudizi razziali e dei
comportamenti razzisti, tenendo nel dovuto conto i principi formulati nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nel Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici.
Art. 8 : 2. Gli esperti di scienze esatte e naturali, di scienze sociali e di
studi culturali, così come le organizzazioni e associazioni scientifiche, sono
chiamati ad intraprendere ricerche obiettive su basi largamente
interdisciplinari nel campo dei pregiudizi, comportamenti e prassi razziali e
tutti gli Stati devono incoraggiarli.
3. Spetta, in particolare, a questi esperti fare in modo che, con tutti i mezzi
a loro disposizione, i loro lavori non vengano presentati in maniera ingannevole
e di aiutare il pubblico a comprenderne gli insegnamenti.