2. Il modello americano come regolazione science-based
Se il problema della regolazione della scienza si sta diffondendo in tutti i paesi
insieme ai processi di globalizzazione, le risposte che ad esso si sono date e
si stanno dando appaiono profondamente diverse, in particolare, per quanto
riguarda il rapporto tra Europa e Stati Uniti.
L’elemento di diversità apparentemente più evidente ed immediato sembra
consistere nel carattere maggiormente science-based, più rigorosamente e
oggettivamente informato da fatti e conoscenze scientifici della regolazione
della scienza negli Stati Uniti. I protocolli procedurali e gli standard delle
agenzie federali statunitensi (come, per esempio, il FDA) ha rappresentato e in
parte ancora rappresenta un modello di rigore e serietà.
Ma se la concezione statunitense ancora dominante (sia a livello governativo
sia in gran parte della riflessione teorica e delle istituzioni universitarie) dei
rapporti tra scienza e diritto è ancora fortemente science-based,
complessivamente considerate, le relazioni tra scienza e diritto negli Stati Uniti
rappresentano un fenomeno molto più articolato.
I due studi condotti da Sheila Jasanoff su come gli esperti (nelle agenzie
federali, nelle commissioni tecnico-scientifiche e nelle testimonianze rese nei
processi) formulano i loro pareri (7) e sul ruolo svolto dalle corti statunitensi nella
regolazione della scienza ( rivelano come, dietro all’atteggiamento positivistico
e tecnocratico secondo cui la scienza "speaks truth to the power", di fatto le conoscenze,
le pratiche e i prodotti scientifici si stabilizzano nella vita sociale attraverso complesse attività
di mediazione e negoziazione. I pareri degli esperti, pur ufficialmente dichiarati
neutri, si rivelano a un’analisi attenta sempre intimamente legati all’assunzione
di particolari premesse e valutazioni, e peraltro inscindibili da queste.
(7) S. JASANOFF, The Fifth Branch. Science Advisers as Policymakers, Harvard
University Press, Cambridge Mass. 1990.
(8) S. JASANOFF, La scienza davanti ai giudici, Giuffrè, Milano 2001 (Cambridge Mass.1995).
Per parte loro, invece, i giudici hanno deliberatamente rivendicato il proprio
spazio di autonomia di fronte alle pretese di oggettività della scienza. Il
sistema giuridico americano, essenzialmente fondato sul diritto giudiziario,
tende naturalmente a considerare tutte le parti in causa nei processi (ivi
compresi gli esperti chiamati a testimoniare) come ‘portatori di interessi’
espliciti o impliciti (stakeholders). Questa situazione ha consentito ai giudici di
decostruire le diverse tesi avanzate dalle parti, anche laddove queste fossero
supportate da una validazione scientifica. Questa funzione delle corti è
divenuta palese nel caso Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals (9), con cui
nel 1993 la Corte Suprema ha deciso che il consolidato criterio della generale
accettazione da parte della comunità scientifica (10) -essenzialmente espressa
attraverso il peer review (11)-, rappresentava solo uno dei possibili elementi al
fine di qualificare una tesi come scientifica. I giudici -così argomenta la Corte-sono
liberi di ammettere a testimoniare come esperto chiunque, pur non
godendo del riconoscimento ufficiale della comunità scientifica, dimostri di
sapersi avvalere di conoscenze e metodi scientifici (sostenga, cioè, ipotesi
falsificabili e suscettibili di essere testate).
La particolare tesi sostenuta in Daubert è stata da più parti criticata –anche da
Jasanoff-, sia perché non ben argomentata sia perché essa continua ad
accettare acriticamente il meccanismo del peer review, limitandosi ad
aggiungervi il libero convincimento dei giudici. Tuttavia, secondo l’Autrice il
ruolo rivendicato dalle corti è apprezzabile e mostra come i meccanismi
giudiziari americani abbiano un potenziale di autoriflessione e rappresentino
arene deliberative in cui tutti gli interessi hanno la possibilità di emergere.
Infine, un ulteriore elemento che in parte mitiga l’accentuata inclinazione
americana verso una regolamentazione science-based è rappresentato
dall’atteggiamento di apertura e visibilità delle procedure di regolamentazione;
atteggiamento che si realizza principalmente attraverso la pubblicazione dei
progetti di regolamenti e linee-guida al fine di rendere possibili i commenti del
pubblico.
Trasparenza e apertura ai commenti pubblici da un lato, decostruzione
giudiziaria dall’altro, sono le modalità con cui gli Stati Uniti cercano di
mantenere un vitale contatto tra scienza e società.
(9)Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 U.S. 579 (1993).
(10)Tale regola era stata fissata nel 1923 nel caso Frye v. United States (Court of Appeals
of District of Columbia 54 App. D.C. 46; 293 F. 1013; 1923 U.S.), e in seguito a ciò
conosciuta come regola Frye. Si tratta del principio secondo cui l’ammissibilità in giudizio
di una prova basata su conoscenza scientifiche è data dal fatto che quelle conoscenza
"be sufficiently established to have gained general acceptance in the particular field in
which it belongs".
(11) Il processo di valutazione scientifica compiuta dagli esperti di un particolare ambito
disciplinare.
3. Il governo della scienza in Europa: la scienza policy-related
Negli ultimi anni molte questioni legate alla concezione del sapere scientifico
sono state oggetto di attenzione da parte delle istituzioni comunitarie (12).
Certamente le emergenze collegate proprio a inadeguate e inefficienti misure
regolative della scienza (come sta accadendo nel campo della sicurezza
alimentare) hanno profondamente scosso i Paesi europei.
(12) Si veda COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Governance and
Expertise, 2000, http://governance.jrc.it/. In particolare, le nuove linee-guida britanniche:
U.K.OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Guidelines 2000, Scientific Advice
And Policy Making, July 2000, http://governance.jrc.it/dti/AboutOST.htm
Il fenomeno che l’Europa sta vivendo, e cui sta cercando di rimediare, è una
crisi tra cittadini e istituzioni, che è diventata particolarmente evidente nella
sfiducia nei confronti della capacità delle istituzioni di regolare la scienza e
nell’attendibilità della consulenza scientifica degli esperti che tale regolazione
dovrebbero ispirare.
Sul tema della scienza l’Europa si trova a dover superare una crisi di fiducia da
parte dei cittadini, che appaiono consapevoli –al di là dei tentativi di ridurre a
una semplice questione di ignoranza l’atteggiamento negativo nei confronti
degli esperti e della scienza- degli errori che in tema di salute e sicurezza sono
stati compiuti a livello sia nazionale sia comunitario (13).
(13) S. FUNTOWICZ, I. SHEPHERD, D. WILKINSON, J. RAVETZ, Science and
Governance in the European Union: a contribution to the debate,
http://governance.jrc.it/jrc-docs/spp.pdf (pubblicato anche in "Science and Public Policy"
2000, vol.27, 5, pp.327-336); le citazioni successive sono fatte dal documento I.
SHEPHERD (ed.), Science and Governance in the European Union. A Contribution to
the Debate, March 9, 2000, 2000 EUR 19554 EN, http://governance.jrc.it/scandg-eur.
pdf; O. DE SCHUTTER, N. LEBESSIS, J. PATERSON (eds.), Governance in the
European Union, Office for Official Publications of the European Communities,
Luxembourg 2001 http://europa.eu.int/comm/cdp/cahiers/resume/gouvernance_en.pdf
Il ripetersi di eventi in cui gli esperti sono apparsi incapaci di dominare
situazioni di incertezza scientifica e in cui, talora, sono emersi errori di
valutazione o interessi in contrasto con la sicurezza e la salute dei cittadini
hanno reso cruciale il problema della fiducia della società civile nei confronti
della scienza, laddove questa sia direttamente coinvolta in decisioni di
carattere pubblico.
L’indebolimento della capacità di risultare affidabili e di rispondere
responsabilmente di eventi forse evitabili, da parte di scienziati e tecnici
coinvolti nelle strutture amministrative e di governo, è alla base di quanto è
accaduto in Europa in tempi recenti.
Tuttavia, il carattere innovativo della riflessione europea sull’epistemologia che
deve ispirare il governo della scienza non è solo una risposta pragmatica
all’esigenza politica di creare processi decisionali sufficientemente omogenei e
standardizzati in questioni scientifico-tecnologiche caratterizzate da elevata
incertezza. Oltre a questo si può intravedere anche lo sforzo teorico di
elaborare una posizione epistemologica in cui possano riconoscersi la politica
e la regolazione della scienza in Europa.
Al di là del carattere "emergenziale" della regolazione della scienza, infatti, sta
acquistando forma l’aspetto "fondativo" che l’interpretazione delle relazioni tra
scienza e diritto può acquisire nella costruzione dell’identità europea. Se
certamente molte disomogeneità nella regolazione internazionale della scienza
vanno colmate e se i processi di globalizzazione impongono l’armonizzazione
di standard e procedure, ciò non significa che una peculiare cifra
epistemologica europea nella riflessione sulle connessioni tra scienza, diritto e
democrazia non possa essere fruttuosamente coltivata.
Molti Paesi europei e le istituzioni comunitarie stanno elaborando
un’epistemologia, o più correttamente un modello di governo della scienza che
incorpora una concezione della scienza, delle istituzioni, della società, e del
diritto che ne regola i rapporti. Le decisioni adottate in tema di trasparenza e
pubblicità delle procedure istitutive e decisionali dei comitati che assistono le
istituzioni europee (in particolare la Commissione Europea) – il cosiddetto tema
della comitology (14) -, la problematizzazione e valorizzazione della percezione
pubblica della scienza, la necessità di rendere effettivo il diritto dei cittadini
all’informazione (right to know) e alla partecipazione nei processi decisionali
relativi a temi scientifici sono elementi di questo modello.
Attraverso quali proposte di riforma istituzionale si sta rivelando e sta
prendendo forma l’identità epistemologica dell’Europa?
Nell’ottobre del 2000 la Commissione Europea ha pubblicato il Libro Bianco
sul sistema di governo europeo (governance) (15), che affronta i problemi
connessi alla riforma dei metodi di governo in Europa in direzione di un
approfondimento della democrazia. Il termine centrale del documento è quello
di governance, solo parzialmente reso dalla traduzione in lingua italiana, priva
di un vocabolo specifico, come pure –si deve osservare- della tradizione
politica ad esso collegato. Governance (16) , infatti, allude a un sistema di
governo che ricerchi attivamente, tra l’altro, il concreto coinvolgimento dei
cittadini, così da superare quel deficit di democrazia di cui le istituzioni
comunitarie sono state accusate –problema che, tuttavia, riguarda le
democrazie anche a livello nazionale.
(14) 1999/468/CE: Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, Gazzetta
ufficiale n. L 184 del 17/07/1999, pp.23-26; Accordo fra Parlamento europeo e
Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di
esecuzione conferite alla Commissione, Gazzetta ufficiale n. L 256 del 10/10/2000,
pp.19-20.
(15) COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE, Un Libro Bianco sul sistema di
governo europeo, Bruxelles, 11 ottobre 2000, SEC(2000) 1547/7 def.
http://europa.eu.int/comm/governance/work/it.pdf .
(16) M. DE OLIVEIRA BARATA, Etymology of the word governance in the different
languages, http://europa.eu.int/comm/governance/docs/index_en.htm: "Le mot anglais
governance a été remis à l'honneur dans les années 1990 par des économistes et
politologues anglo-saxons et par certaines institutions internationales (ONU, Banque
mondiale et FMI, notamment), de nouveau pour désigner "l'art ou la manière de
gouverner", mais avec deux préoccupations supplémentaires; d'une part,
bien marquer la distinction avec le gouvernement en tant qu'institution; d'autre part,
sous un vocable peu usité et donc peu connoté, promouvoir un nouveau mode de
gestion des affaires publiques fondé sur la participation de la société civile à tous les
niveaux (national, mais aussi local, régional et international)..
Per quanto riguarda il governo della scienza, il documento sottolinea
l’importanza del ruolo che il diritto svolge nei confronti della scienza nel quadro
dell’Europa comunitaria. Il diritto appare particolarmente rilevante perché
l’Unione Europea "comparativamente ai sistemi politici nazionali, agisce molto
più in sede di definizione di un quadro normativo che mediante interventi
economici" (17).
Il Libro Bianco sulla governance ha istituito dodici gruppi di lavoro, due dei
quali interessano da vicino l’argomento qui trattato. Si tratta del Gruppo 2,
incaricato di formulare proposte nel campo della democratizzazione del sapere
scientifico, particolarmente nei settori della salute e della sicurezza (18) e del
Gruppo 3, responsabile per le iniziative connesse alla partecipazione della
società civile (19). Le attività del Gruppo 2 si collegano a due necessità,
espresse in un passaggio del documento: "Da un lato occorre dare a questo
sapere una maggiore accessibilità, che non si limiti a una mera trasparenza
tecnica. Dall’altro occorre definire un sistema di parametri scientifici di
riferimento, che abbiano un’incidenza e un’autorevolezza sufficienti su scala
europea, e che possano essere applicati nei vari contesti nazionali" (20). Il
Gruppo 3 è invece impegnato a studiare e realizzare il "diritto partecipativo" dei
cittadini, cercando di estendere ad altri settori ciò che la Convenzione
UN/ECE, firmata ad Aarhus nel 1998, ha elaborato in tema di accesso del
pubblico all’informazione, al processo decisionale e alle vie giudiziarie in
materia di ambiente (21).
La nuova epistemologia che le istituzioni europee, anche grazie alla riflessione
di singoli Paesi europei (22) - sia per propria tradizione democratica sia sotto la
spinta di emergenze che hanno messo in evidenza meccanismi decisionali
deficitari - stanno cercando di costruire e attuare concretamente, collega in
modo sostanziale le due esigenze di una scienza più democratica e di una
democrazia maggiormente partecipativa.
(17) COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE, Un Libro Bianco sul sistema di
governo europeo, cit., p.8.
(18) Working Group I.b: Democratising expertise and establishing European scientific
references (chair: Rainer Gerold),
http://europa.eu.int/comm/governance/areas/group2/index_en.htm.
(19) WORKING GROUP II.a: Formalising the rights of civil society to be involved and early
consultation of the territorial actors (chaired by Luisella Pavan-Woolfe),
http://europa.eu.int/comm/governance/areas/group3/index_en.htm.
(20) COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE, Un Libro Bianco sul sistema di
governo europeo, cit., p.7.
(21) UN/ECE, Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making
and Access to Justice in Environmental Matters, Aarhus, Danimarca, 25 giugno
1998, art.1: " In order to contribute to the protection of the right of every person of
present and future generations to live in an environment adequate to his or her health
and well-being, each Party shall guarantee the rights of access to information, public
participation in decision-making, and access to justice in environmental matters in
accordance with the provisions of this Convention".
(22) HOUSE OF LORDS, Science and Technology, the 3rd Report,cit.; Colloque
international "Science et Société", Intervention de Roger-Gérard Schwartzenberg, 30
novembre 2000 – Paris – La Sorbonne, http://www.recherche.gouv.fr/discours/2000/dsciesic.htm
Gli elementi teorici e pratici di questo progetto possono essere così
sintetizzati.
Se, come si è detto, è un esercizio intellettualistico cercare di separare e
trattare come entità distinte scienza e società –in particolare quando non si
tratta di analizzare l’astratto statuto metodologico delle proposizioni
scientifiche, ma di studiare come il sapere scientifico si sedimenta in istituzioni
reali-, un punto ulteriore consiste nell’osservare che la scienza connessa a, e
implicata in, scelte pubbliche (policy-related science) deve essere
concettualmente distinta e deve avere finalità diverse sia dalla scienza pura
che da quella applicata (23). La scienza pura è prevalentemente guidata dalla
curiosità del ricercatore, la scienza applicata è orientata da un progetto e si
propone particolari ricadute pratiche. Diversamente da queste, la scienza
destinata a scelte pubbliche deve contribuire alla definizione di questioni che,
dovendo trovare applicazione sociale, sono legate a valutazioni ampie ed
esigono in ultima istanza una scelta politica, anche laddove si presentino come
problemi scientifico-tecnici.
Come ha sottolineato un recente rapporto francese, la scienza destinata a
scelte pubbliche (24) attende ancora di trovare un adeguato statuto
epistemologico. La definizione di tale statuto comporta certamente una
‘ibridazione’ tra sapere scientifico e scelte politico-giuridiche che, nelle parole
del rapporto francese, deve dare vita a una scienza pubblica, civica e
legittimamente governata.
Le modalità di questa ibridazione rimangono ancora largamente da esplorare.
Un caso interessante è rappresentato in tal senso dal principio di precauzione,
che è oggetto di opinioni in forte contrasto e che è un esempio della distanza
tra Stati Uniti ed Europa nel modo di concepire la regolazione della scienza.
Nel febbraio 2000 la Commissione Europea ha prodotto un documento (25) che
cerca di chiarificare e rendere operativo tale principio. Emerso come criterio
regolativo del diritto ambientale, e divenuto poi principio generale sulla salute
degli esseri umani, degli animali, delle piante e dell’ambiente, il principio di
precauzione fornisce indicazioni per il trattamento politico-giuridico
dell’incertezza scientifica, stabilendo che gli spazi di incertezza della scienza
vengano colmati con misure di tutela dei cittadini. L’esigenza che il diritto
intervenga con misure di protezione dei cittadini, anche qualora il possibile
verificarsi di un danno non sia stato avallato dalla piena certezza scientifica,
costituisce il sintomo di un importante cambiamento nell’epistemologia sottesa
alla regolazione giuridica della scienza. Si tratta del passaggio da una visione
acritica del sapere scientifico, assunto come oggettivo e scevro da incertezze,
a una posizione consapevole della non neutralità delle proposizioni
scientifiche.
(23) I. SHEPHERD (ed.), Science and Governance in the European Union. A Contribution
to the Debate, cit., p.15.
(24) Colloque international "Science et Société", cit.: "désanctuariser la science, pour
rendre la science publique, repolitiser la science, pour développer une science
citoyenne, détechnocratiser la science, pour avoir une science légitimement gouvernée". 25
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Communication from the
Commission on the precautionary principle, Brussels 2.2.2000, COM(2000)1.
Questa è la posizione adottata negli Stati Uniti, dove le "misure
precauzionali" in caso di incertezza consistono nell’adozione di norme di
sicurezza particolari, che accompagnano il comportamento rischioso o
incerto, ma non abbandonano mai il riferimento all’oggettiva determinazione
dei fatti e all’assenza di valutazioni più generali.
La Commissione europea propone invece, laddove la comunità scientifica
risulti incerta o divisa, di non coprire tale incertezza con la presunta certezza di
misure tecniche che tendano a nascondere l’impasse della scienza: l’impasse
deve essere portata alla luce e deve divenire oggetto di una decisione politica.
Quando si constati l’impossibilità di decidere in base a conoscenze
scientificamente determinate, il contesto valutativo deve essere esteso a
competenze e a soggetti diversi dagli esperti del settore.
Il principio di precauzione è un esempio applicativo in fieri di un modo policy-related
di interpretare il sapere scientifico. L’intreccio concreto tra valutazione
scientifica di un problema, peso che alle zone di incertezza deve essere
attribuito, contributo di una molteplicità di soggetti sul versante sia della
scienza sia della valutazione sociale, e infine la traduzione di tutti questi
elementi in decisioni e norme giuridico-politiche, è la sfida ma anche il fascino
intellettuale nella costruzione di nuovi ‘ibridi epistemologico-normativi’.
Per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata del contributo
scientifico nella scienza policy-related, vi è la necessità di disporre di
valutazioni e pareri scientifici pluralistici e, nel caso di valutazioni di rischio,
allargati a tutti gli esperti del settore. L’esigenza di disporre di expertises
pluralistici è ricollegabile a svariate ragioni. In primo luogo, come hanno
osservato Lebessis e Paterson, si tratta di rendere il processo decisionale in
tema di scienza più rispondente ai bisogni della società e pertanto più
sensibile e collegato alle richieste della società. Inoltre bisogna ristabilire la
connessione tra discipline diverse e così frammentate da non essere più in
grado di dialogare tra loro. Infine, per quanto riguarda la distanza sia tra le
scienze sia tra scienza e società, bisogna fare in modo di rendere esplicite
tutte le assunzioni e le incertezze tacite che si nascondono nei giudizi tanto
degli esperti come dei cittadini (26).
(26) N. LEBESSIS, J. PATERSON, Recent developments in institutional and administrative
reform, in O. DE SCHUTTER, N. LEBESSIS, J. PATERSON (eds.), Governance in the
European Union, cit., pp.259-305, "Pluralistic scientific expertise is, therefore, needed
essentially for three reasons. First of all, it is required in order to make scientific decision-making
more responsive. To be clear, it is not a question of holding scientific rationality
hostage to irrational fears and unfounded concerns. Rather, it is a matter of reconnecting
science and society as a means of coping with such fears and concerns. Secondly, such
a pluralistic approach is needed in order to help transcend the boundaries of segmented
scientific expertise. (…) The aim, therefore, is to improve communication between
disciplines. Whether between such disciplines or between science and society, the third
reason that pluralistic scientific expertise is needed is precisely to encourage the
systematic exposure of unspoken or even unexamined assumptions and uncertainties
underlying both expert and lay opinion. The aim is thus to render political those choices
which have traditionally been regarded as a matter purely for experts, irrespective of the
extent of their ramifications and the scale of their error costs" (p.287).
Accanto alla revisione del concetto di parere specialistico, appare opportuno
anche il ripensamento della nozione di ‘esperto’ che, da una ristretta
concezione che ricomprendeva solo gli addetti ai lavori in discipline
scientificamente definite, è stata ormai estesa a forme di conoscenza ed
esperienza molteplici e differenziate (27). Inoltre, è necessario che gli esperti
riconoscano apertamente le situazioni di incertezza scientifica, anche laddove
esse possano generare una situazione di inconclusività nel giudizio che la
scienza è chiamata a fornire.
La scienza deve fare, come ha osservato Shepherd, "il meglio che può" (28),
dando rilievo agli spazi di incertezza –e non occultarli o trascurarli-, che
devono essere colmati da valutazioni di genere diverso. Si tratta quindi di una
forma di conoscenza che si apre riflessivamente sui propri limiti, che incorpora
l’esigenza di qualità delle proprie modalità di produzione, come pure tutti gli
altri aspetti sociali ed etici che ne determinano il contesto (29).
(27) Cfr. S. JASANOFF, The Fifth Branch. Science Advisers as Policymakers, cit.
(28) I. SHEPHERD (ed.), Science and Governance in the European Union. A Contribution
to the Debate, cit., p.16-17: "But in the provision of information for the policy purposes,
science must simply do its best, even if its products are inadequate, by the criteria both
of its field and of its clients' needs. Policymaking cannot wait for conclusive facts, in
science-related fields any more than in others; and part of the art of policy is to make do
with inadequate, confused and contradictory information. (…) Instead of providing
"scientific facts", the objective of the extended peer review process is to deliver
uncertainties, error-costs, and also the social and ethical dimensions".
( 29) Ibidem, p. 15: "By ‘knowledge assessment’ we understand the complex processes of
quality assurance, operating on the equally complex processes of the production of that
knowledge. The two processes, while distinct conceptually, are inseparable in practice.
This is a change from previous practice where quality assurance was principally a matter
of evaluating research reports through journal refereeing, and of research proposals
through peer review. Now we must appreciate how all the aspects of science in the
policy context, technical, social and ethical, are involved in its assessment as well as in
its practice".
Il modo in cui le conoscenze scientifiche, così predisposte, devono poi trovare
una traduzione e una scelta giuridico-politica è ciò che collega il lavoro
sull’expertise alla necessità di elaborare nuovi processi decisionali per le
scelte basate su conoscenze scientifiche. Le proposte avanzate nel quadro
delle riforme europee indicano una via di sostanziale cambiamento nel
coinvolgimento e nella partecipazione del pubblico alle scelte scientifico-tecnologiche.
I sistemi di tradizione continentale, o comunque fondati sull’elaborazione di
quadri normativi codificati –come è anche il caso dell’Europa comunitaria- non
dispongono dei meccanismi di esplicitazione giudiziale dei conflitti dei paesi di
common law, o comunque non in misura paragonabile. Il diritto continentale è
per propria natura maggiormente ispirato alla ricerca di un consenso
preventivo. Tuttavia, questo spesso non è raggiunto, per la difficoltà di dare
spazio e talora anche di riconoscere anticipatamente tutti i possibili elementi di
conflitto, specialmente rispetto a situazioni così nuove come quelle
continuamente elicitate dallo sviluppo scientifico-tecnologico. Anche le forme
di legislazione contrattata, in cui rappresentanti di interessi diversi (come le
ONG o le organizzazioni di tutela dei consumatori) siano ammessi a
partecipare, riescono a dare voce solo a settori già ben strutturati della società
civile, ma non raggiungono il pubblico meno connotato e interessato al
processo normativo in modo più generale.
Se dunque la revisione nella formazione dei giudizi scientifici destinati a
informare scelte pubbliche può offrire al processo decisionale una scienza più
facilmente fruibile dalla società, il passo successivo consiste nel trovare i modi
per raggiungere il pubblico e per renderlo parte della formazione del quadro
regolativo.
Questo tentativo di raggiungere la società civile in modo più capillare
comporta, per esempio, che si cerchi di andare oltre la rigida e ormai limitante
individuazione degli stakeholders quali ufficiali rappresentanti degli interessi
del pubblico. Se infatti la voce dei portatori di interessi specifici ed dai contorni
ben definiti nella società è rilevante a certi fini e ha costituito il primo passo di
accesso dei cittadini al governo, limitare la definizione del pubblico a tali
soggetti significa sia allocare un potere eccessivo in tali componenti,
distorcendo o opacizzando talune istanze, sia prevenire l’espressione di
esigenze e interessi non ancora esplicitati o consapevoli o più trasversalmente
connotati nelle dinamiche sociali.
Un altro interessante punto che sta emergendo consiste nella consapevolezza
che la ricerca forzata del consenso del pubblico può rappresentare un
elemento di distorsione del dibattito e del processo di regolazione (30), vale a
dire un tentativo di trasformare l’esigenza partecipativa in una manovra di
marketing tesa all’acquisto del consenso.
Queste proposte di riforma della regolazione giuridica della scienza sono state
definite da alcuni autori come una ‘proceduralizzazione cognitiva’ del diritto (31),
vale a dire la trasformazione del diritto in un processo di apprendimento
collettivo. Il senso di questa proceduralizzazione della formazione del quadro
regolativo non sarebbe da intendersi in termini formalistici o di relativismo
procedurale, ma come un concreto, contestualizzato e riflessivo processo di
conoscenza, arricchito dal contributo cognitivo interattivo delle molteplici
componenti che concorrono al suo dispiegarsi. Analogamente, se questa
proceduralizzazione non deve essere considerata come una forma di
razionalità in sé e per sé, essa rifugge anche dalla pretesa di poter approdare,
solo in virtù del suo pluralismo, a una stabile verità. Questo processo sia
giuridico sia conoscitivo tende piuttosto ad aprire e ad istituire uno spazio
istituzionale di discussione, nel quale il sapere scientifico possa trovare forme
di stabilizzazione sociale più criticamente e democraticamente vagliate,
sempre disposte alla revisione (32).
Questa disseminazione della conoscenza, non più isolata in un’unica
componente sociale –la comunità scientifica- ma ascritta a molti attori diversi,
e non più univocamente concepita come l’unica forma di sapere –la scienza-ma
disaggregata e riaggregata in culture epistemiche diverse e diversamente
rilevanti, ridistribuisce in capo a tutte le parti coinvolte, e nelle loro reciproche
relazioni, le esigenze di credibilità e di accreditamento (accountability).
Ciò significa, per esempio, che il problema della credibilità non riguarda più
solo gli esperti, ma anche coloro –tradizionalmente le ONG- che ne contestano
le affermazioni; o anche che i criteri di accreditamento devono specificarsi in
relazione ai soggetti accreditati e accreditanti e al contenuto specifico
dell’accreditamento.
Il risultato complessivo della messa a punto teorica di una ‘filosofia della
scienza’ e di una ‘filosofia della politica della scienza’ diretta a scelte pubbliche
mostra un cambiamento non solo del contratto tra scienza e società, ma delle
basi stesse del ‘contratto sociale’ (33).
(30) Cfr. in tal senso, i punti programmatici della Food Standard Agency britannica, istituita
nell’aprile del 2000 in risposta ai problemi di sicurezza alimentare:
http://www.foodstandards.gov.uk/about_agency.htm
(31) J. DE MUNCK, J. LENOBLE, Transformations in the art of governance. A genealogical
and historical examination of changes in the governance of democratic societies, in O.
DE SCHUTTER, N. LEBESSIS, J. PATERSON (eds.), Governance in the European
Union, cit., pp.29-51: "(…) it is a cognitive proceduralisation: the putting in place of
mechanisms which enable learning processes to be generated at collective level to
manage the uncertainty linked to contexts of bounded rationality".(p.46)
(32) Cfr. P. ROQUEPLO, Entre savoir et décision, l’expertise scientifique, (Sciences en
Question) INRA Editions, Paris 1997.
(33) I. SHEPHERD (ed.), Science and Governance in the European Union. A Contribution
to the Debate, cit., p.24: "This reflects changes in the "social contract" of science.
Formerly it was seen as performing a service to government, providing the technical
information on which policy decisions in the relevant areas could be based. Now it is
coming to be seen as assisting in the processes of governance, a much more diffused
activity whereby a whole society manages its affairs. Expertise is no longer exclusively
possessed or controlled by official organisations. Citizens are becoming engaged in the
deliberative processes of science-related governance issues. By incorporating them at
the outset of any negotiation they will be more likely to accept its outcome".