IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 2 febbraio
2002, ed in particolare
l'art. 72-terdecies, comma 2, che prevede che
siano stabiliti i
valori limite di esposizione professionale,
tenendo conto dei valori
limite indicativi fissati dalla Commissione
dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2000/39/CE della Commissione
dell'8 giugno 2000
che stabilisce una prima lista di valori limite
indicativi;
Sentito il Comitato consultivo di cui all'art.
72-terdecies del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive
modificazioni, istituito con decreto dei Ministri
del lavoro e delle
politiche sociali e della salute dell'11 novembre
2002;
Sentito il Ministro per le attivita' produttive;
Sentite le parti sociali;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza
permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e
Bolzano nella riunione del 15 gennaio 2004;
Decretano:
Art. 1.
1. L'allegato VIII-ter del decreto legislativo 19
settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni, e' sostituito
dall'allegato al
presente decreto.
Roma, 26 febbraio 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro della salute
Sirchia