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Additivi alimentari Pagina 5 di 20 |
La definizione di additivo alimentare secondo la normativa europea
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988
(89/107/CEE)
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al
consumo umano
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica agli additivi alimentari le cui
categorie sono indicate nell’ allegato I, utilizzati o destinati ad essere
utilizzati come ingredienti in fase di produzione o preparazione di
prodotti alimentari e ancora presenti nel prodotto finale, anche in forma
modificata, in appresso denominati «additivi alimentari ».
2. Ai fini della presente direttiva,
per «additivo alimentare » si intende
qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento in
quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti,
indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta
internazionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico, nelle
fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imbal-
laggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragione-
volmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un compo-
nente di tali alimenti, direttamente o indirettamente.
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